Eventi di forza maggiore: come gestirli nei contratti di fornitura dei servizi logistici

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La gestione delle situazioni di forza maggiore riveste, senz'altro, un'importanza considerevole nei contratti di fornitura di servizi logistici, dove il rispetto dei livelli di servizio, fra i quali i tempi di consegna, rappresenta l'interesse primario del committente.
La forza maggiore è un termine giuridico per indicare tutti quegli eventi eccezionali che impediscono al soggetto che li ha subiti di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali. Per essere qualificato "di forza maggiore" l'evento deve essere un fatto straordinario ed imprevedibile, estraneo alla sfera di azioni del soggetto, ma soprattutto al di fuori del suo controllo. Inoltre, non deve essere ragionevolmente possibile evitare tale evento o porvi rimedio. Ne discende che, se un fatto con l'uso della normale diligenza può essere previsto al momento della conclusione del contratto, il medesimo non rientra nella definizione di forza maggiore.
Gli eventi di forza maggiore includono, in genere, le calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre insurrezioni civili, sommosse, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sisma, alluvione, frana, maremoto, vento e altri eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale.
Si tratta quindi sia di eventi naturali, sia di fatti umani che di atti dell'autorità che non permettono oggettivamente di eseguire il contratto.
Per quanto concerne lo sciopero, non sempre viene ritenuto ipotesi di forza maggiore. I Tribunali italiani che sono chiamati a decidere vertenze legali valutano caso per caso. Infatti effettuano un preventivo accertamento dei comportamenti concretamente tenuti dal datore di lavoro- fornitore dei servizi (risultato inadempiente) al fine di evitare lo sciopero. E durante l'accertamento assume rilevanza per i giudici soprattutto la condotta precedentemente tenuta dal datore di lavoro nei confronti dei suoi dipendenti.
Dunque, non può ritenersi forza maggiore lo sciopero provocato ad esempio da condizioni inique di lavoro, da mancanza di dialogo con i sindacati. Tenuto conto dell'assenza di un orientamento dominante dei tribunali circa lo sciopero, è utile senza dubbio per il fornitore dei servizi logistici prevedere espressamente lo sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali aziendali della propria azienda o di quelle dei suoi subappaltatori come evento di forza maggiore nel contratto, in modo da non discutere se il fornitore è inadempiente per questo motivo al contratto di fornitura dei servizi logistici.
Se si verifica un fatto di forza maggiore per l'intero periodo in cui i suoi effetti, permangano, la parte inadempiente, usualmente il fornitore dei servizi logistici, non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, la cui esecuzione è resa impossibile dal fatto di forza maggiore, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno della causa di forza maggiore. Il committente non potrà pertanto richiedere al fornitore l'applicazione di penali o il risarcimento di danni e/o pagamento di alcuna indennità. L'importante è che la parte inadempiente comunichi all'altra parte la causa di forza maggiore non appena ne abbia avuto notizia o conoscenza e i suoi effetti sulla sua possibilità di dar corso agli accordi contrattuali.
Per la liberazione del fornitore, dalla responsabilità per l'inadempimento a causa dell'evento di forza maggiore, non è sufficiente l'obiettiva impossibilità della prestazione, ma è anche necessaria l'assenza di sua colpa. In sostanza il fornitore deve provare di non avere agevolato il causarsi dell'evento o di non averne aggravato gli effetti.
I problemi possono sorgere quando si verifica una causa di forza maggiore e le parti non sanno come gestire la situazione e possono in quel momento sorgere contrasti. Spesso, le parti durante le negoziazioni di un accordo di fornitura dei servizi logistici non prestano attenzione alla redazione della clausola di forza maggiore, nel senso che o non la includono affatto nel contratto o inseriscono una clausola standard.
Al fine di evitare il rischio di contenziosi in presenza di eventi di forza maggiore, è consigliabile valutare attentamente la stesura di tale clausola.
In primo luogo, suggeriamo di specificare i casi di forza maggiore, tenendo in considerazione le diverse esigenze delle parti. In tal modo, il committente e il fornitore prendono conoscenza in presenza di quali eventi si debba ritenere esclusa la responsabilità.
In secondo luogo, occorre stabilire le conseguenze collegate al verificarsi delle ipotesi di forza maggiore. A tal proposito, si possono percorrere due strade: stabilire l'impegno delle parti ad incontrarsi immediatamente a seguito della comunicazione tempestiva dell'evento di forza maggiore da parte della parte inadempiente per condividere piano di contingenza atto a superare la causa di inadempimento e non prevedere rimedi nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo; oppure stabilire una facoltà per il committente, a sua discrezione, di risoluzione dell'accordo laddove dopo un certo periodo non si riesca ad ovviare all'evento di forza maggiore o il medesimo si protragga oltre un certo periodo che viene fissato, senza ulteriori responsabilità per alcuna delle parti. Senza dubbio, tale ultima soluzione verrà scelta dal committente vincolato al rispetto dei termini di consegna delle proprie merci.
Inoltre, è possibile prevedere nella clausola contrattuale che durante il perdurare della causa di forza maggiore, la parte che è adempiente potrà astenersi dall'eseguire alcune delle sue obbligazioni, se ed in quanto dette obbligazioni siano collegate con le obbligazioni dell'altra parte, che è impossibilitata ad adempiere per effetto dell'evento di forza maggiore.
In conclusione, la legge di per sé prevede che, in caso di forza maggiore che determini l'impossibilità della prestazione, il fornitore non possa essere ritenuto inadempiente; tuttavia, in realtà aziendali e/o territoriali particolari, è opportuno che le parti identifichino nel contratto gli specifici eventi, così da evitare incomprensioni successive. In ogni caso, anche al di fuori di tali particolari ipotesi, suggeriamo di inserire nell'accordo una clausola in modo da disciplinare espressamente anche le conseguenze del verificarsi dell'evento di forza maggiore e mitigare, per quanto possibile, i suoi effetti.

fonte: Torrente Vignone – Studio Legale Internazionale

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