Stretta sul cabotaggio: ecco come il trasportatore straniero dovrà provare di non essere abusivo

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L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1072/2009 aveva un aspetto lacunoso. Nell’indicare la documentazione da tenere a bordo per provare la regolarità di un viaggio di cabotaggio si limitava a richiedere una data, un mittente con una firma, un destinatario con una firma, un contenuto di merce specificato attraverso il peso e le dimensioni. Però, contrariamente a quanto avviene per la licenza comunitaria o per l’attestato del conducente tutto questo non andava inserito in un bollettario numerato o «protetto» da un sigillo anticontraffazione. E così – lo sanno tutti – il veicolo in cabotaggio circolava con un blocchetto intonso di lettera di trasporto internazionale la rinnovava ogni sette giorni, in modo tale che a ogni controllo risultasse in regola.

Certo, la nuova normativa europea sul tachigrafo digitale, che entrerà in vigore nel marzo 2016, taglierà in parte le unghie a queste furbizie, in quanto la plottatura del veicolo avverrà ogni volta in partenza, all’arrivo e ogni tre ore.

Nel frattempo per contenere i danni prodotti dai tanti furbetti specializzati in cabotaggio abusivo il governo ha inserito nel decreto Sblocca Italia una norma (contenuta nel Pacchetto 11) molto semplice con cui in materia inverte l’onere della prova. Cosa vuo dire? In pratica significa che non deve essere l’organo di controllo a provare l’irregolarità del viaggio, ma è il vettore straniero che deve fornire tutta la documentazione utile per provare la propria regolarità. Perché in caso contrario viene considerato un abusivo. E comunque, sarà sempre considerato abusivo se non c’è corrispondenza tra quanto è stato registrato dal cronotachigrafo e quanto emerge dalle prove documentali elencate nel già citato articolo 8 del regolamento n. 1072/2009 .

Soluzione soddisfacente? Secondo il presidente di Confartigianato Trasporti, Amedeo Genedani, siamo di fronte a «un passo in avanti per portare la regolarità nel cabotaggio e rispettare le norme europee». Poi però – ha aggiunto – devono essere ovviamente gli Organi di Vigilanza a saper «utilizzare la nuova norma con precisione ed efficacia al fine di tutelare gli interessi nazionali che sono stati compromessi da imprese estere e non che hanno agito in dispregio delle norme e causato notevole danno anche al bilancio statale».

fonte: Uomini e Trasporti

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